Decalogo del Coro La Sorgente
Io sono il tuo coro .........
1) Non arrivare in ritardo alle prove e non andartene in anticipo
2) Partecipa assiduamente e con impegno
3) Non rumoreggiare intanto che il Maestro insegna le parti diverse dalla tua
4) Ricordati degli appuntamenti e presentati assolutamente se ti sei preso l'impegno (salvo gravi motivi); se non puoi partecipare ad un'uscita fallo presente immediatamente
5) Ascolta il maestro
6) Maestro sii più deciso
7) Considera gli altri coristi dei compagni da sostenere e rispettare
8) Esprimi sempre la tua opinione : è utile a tutti
9) Cerca nuovi coristi, fai pubblicità, non temere il confronto col pubblico
10) Canta con convinzione ed entusiasmo !!!
2) Partecipa assiduamente e con impegno
3) Non rumoreggiare intanto che il Maestro insegna le parti diverse dalla tua
4) Ricordati degli appuntamenti e presentati assolutamente se ti sei preso l'impegno (salvo gravi motivi); se non puoi partecipare ad un'uscita fallo presente immediatamente
5) Ascolta il maestro
6) Maestro sii più deciso
7) Considera gli altri coristi dei compagni da sostenere e rispettare
8) Esprimi sempre la tua opinione : è utile a tutti
9) Cerca nuovi coristi, fai pubblicità, non temere il confronto col pubblico
10) Canta con convinzione ed entusiasmo !!!
Il Futuro ci aspetta
Da un pò stiamo lavorando alla stesura del nuovo STATUTO. Lavoro difficile e impegnativo ma che darà molte soddisfazioni.
LO S T A T U T O Attuale
Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1-1 E’ costituita l’Associazione denominata “Schola Cantorum La Sorgente”, ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, con sede in Forette di Vigasio, prov. Verona, Via San Martino n.20.
Art.2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
2–1 La Schola Cantorum “La Sorgente” è un’Associazione di volontariato cattolico, senza scopo di lucro, la cui finalità è lo sviluppo della conoscenza musicale e del canto corale in particolare, in tutte le sue forme artistiche, quali il canto classico, sacro, leggero, lirico e popolare.
2–2 La Schola Cantorum svolge attività di approfondimento e di diffusione culturale e musicale, stabilendo anche rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, privati cittadini, Enti locali presenti sul territorio in cui opera, e con tutte le Associazioni, gruppi ed organizzazioni che perseguono gli stessi scopi culturali. Pertanto i rappresentanti della Schola Cantorum possono partecipare a commissioni, consulte, gruppi di lavoro, intervenendo con proposte, sollecitazioni ed iniziative, impegnandosi nella promozione di azioni propositive di carattere culturale e sociale.
2–3 La Schola Cantorum esplica la propria attività musicale attraverso animazione liturgica presso la parrocchia locale ed in altre parrocchie o santuari, qualora pervenga richiesta o invito da questi ultimi, sempre che l’animazione liturgica extra-parrocchiale non interferisca o pregiudichi l’animazione liturgica locale in occasione di festività o cerimonie religiose di particolare importanza.
La Schola Cantorum svolge inoltre attività concertistica, avvalendosi del suo repertorio, sia sacro che profano.
Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE
3-1 La Schola Cantorum non si serve di collaboratori retribuiti, non organizza manifestazioni musicali con ingresso a pagamento e non possiede né beni immobili né rendite di capitale.
La sede sociale è fissata presso un’aula di proprietà della parrocchia di Forette – San Martino (Verona), nella quale la Schola Cantorum svolge la propria attività, e che le viene affidata gratuitamente per l’espletamento dei propri fini, visto il servizio di animazione liturgica che il gruppo corale svolge a livello parrocchiale.
Gli unici beni di proprietà della Schola Cantorum sono quelli affidati in dotazione ai coristi (divise e cartelle), nonché edizioni musicali a stampa, gli strumenti
musicali e l’attrezzatura conservata presso la sede, utile ed idonea alla Schola Cantorum per svolgere la propria attività associativa.
3-2 Dal punto di vista economico la Schola Cantorum vive dell’eventuale contributo volontario degli iscritti (non è prevista nessuna quota associativa), di contributi di enti pubblici, di privati e di altre associazioni. Tali somme confluiscono in un fondo, il cui scopo è solo quello di consentire all’Associazione il perseguimento delle proprie finalità culturali ed il prosieguo dell’attività associativa.
Qualora il Direttivo lo approvi, si possono destinare somme a scopo benefico. Nessun compenso può essere corrisposto per alcun motivo ai componenti l’Associazione.
3-3 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 SOCI
4-1 Possono far parte della Schola Cantorum tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che abbiano attitudini musicali. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione. Domanda
si propone e l’impegno ad osservare lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo entro due settimane esamina le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo. Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività della Schola Cantorum.
4-2 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno
espressamente:
a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e
finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
d) il diritto di poter usufruire dei servizi resi all’Associazione.
4-3 Rientra nei doveri di ciascun socio sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione, partecipare alle prove e all’attività liturgica e concertistica della Schola Cantorum. Le assenze prolungate devono essere giustificate da motivi di lavoro o di studio, malattia, problemi di famiglia.
Ogni socio deve offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
Art. 5 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
5-1Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.
5-2 In presenza di gravi motivi (ad es. assenza ingiustificata prolungata all’attività dell’Associazione), il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente Statuto.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
6-1 Sono Organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo
Art. 7 – L’ASSEMBLEA
7-1 L’assemblea dei soci è l’organo primario dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.
Vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 Marzo, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta.
7-2 L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto: in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche l’orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.
Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta i. Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo statuto, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta percento degli stessi in seconda convocazione.
Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
7-3 L’assemblea ordinaria:
a) elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo;
b) annualmente vota il bilancio consuntivo economico;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
d) delibera sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
7-4 L’Assemblea straordinaria:
a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi
prima della fine triennale, l’intero Consiglio Direttivo;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.
c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
d) delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
7-5Per l’elezione delle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.
7-6Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa
determinazione dell’Assemblea.
Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
8-1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci.
Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e suoi componenti sono rinnovabili.
Il Consiglio direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione elegge tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, Delegati alle varie attività.
8-2 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8-3 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
8-4 Il Tesoriere e Segretario redigono il libro delle entrate e delle uscite; custodisce il fondo comune, redige il verbale delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione.
8-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e
straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la presentazione in tale occasione anche un piano programmatico relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
c) la proposta di modifica dello Statuto.
8-6 Tutte le cariche associative non prevedono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
9-1 Il Consiglio Direttivo decade: per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; per vacanze, per qualsiasi causa, non contemporanee nell’arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.
9-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente, dovrà provvedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
Art. 10 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell’esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all’Assemblea ordinaria dei
soci, secondo quanto previsto dello Statuto.
Art. 11 – IL DIRETTORE DEL CORO
Al maestro è affidata la direzione artistica del coro. Egli deve possedere adeguata e possibilmente comprovata preparazione, sensibilità artistica e musicale, nonché predisposizione al ruolo.
Il maestro ha il compito di insegnare ai coristi le parti musicali, le nozioni fondamentali di teoria musicale, di educare le voci all’arte del canto.
Egli presiede le prove, dirige il coro sia nelle prove che nelle esecuzioni, sceglie il repertorio e redige il calendario mensile dell’attività associativa.
Art. 12 – IL VICE-DIRETTORE DEL CORO
Al Vice-maestro od organista è affidato l’accompagnamento strumentale delle esecuzioni corali. Egli deve possedere preparazione e sensibilità musicale. L’organista collabora col maestro nei suoi compiti artistici, nella scelta del repertorio ed eventualmente nell’elaborazione musicale dei brani.
In caso di impossibilità motivata del maestro di partecipare all’attività dell’Associazione, l’organista assolve i compiti artistici del direttore, con tutte le facoltà e i doveri di questo ultimo.
Art. 13 – DIMISSIONI DELLA DIREZIONE ARTISTICA
In caso di dimissioni del maestro o dell’organista o di loro allontanamento dall’incarico, il Consiglio Direttivo attua immediatamente un incarico esplorativo al fine di trovare al più presto un sostituto in grado di subentrare alla carica vacante.
Art. 14 – SCIOGLIMENTO
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall’Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 – NORME APPLICABILI
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel previsto Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel libro 1del Codice Civile.
Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1-1 E’ costituita l’Associazione denominata “Schola Cantorum La Sorgente”, ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell’art. 36 del Codice Civile, con sede in Forette di Vigasio, prov. Verona, Via San Martino n.20.
Art.2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE
2–1 La Schola Cantorum “La Sorgente” è un’Associazione di volontariato cattolico, senza scopo di lucro, la cui finalità è lo sviluppo della conoscenza musicale e del canto corale in particolare, in tutte le sue forme artistiche, quali il canto classico, sacro, leggero, lirico e popolare.
2–2 La Schola Cantorum svolge attività di approfondimento e di diffusione culturale e musicale, stabilendo anche rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, privati cittadini, Enti locali presenti sul territorio in cui opera, e con tutte le Associazioni, gruppi ed organizzazioni che perseguono gli stessi scopi culturali. Pertanto i rappresentanti della Schola Cantorum possono partecipare a commissioni, consulte, gruppi di lavoro, intervenendo con proposte, sollecitazioni ed iniziative, impegnandosi nella promozione di azioni propositive di carattere culturale e sociale.
2–3 La Schola Cantorum esplica la propria attività musicale attraverso animazione liturgica presso la parrocchia locale ed in altre parrocchie o santuari, qualora pervenga richiesta o invito da questi ultimi, sempre che l’animazione liturgica extra-parrocchiale non interferisca o pregiudichi l’animazione liturgica locale in occasione di festività o cerimonie religiose di particolare importanza.
La Schola Cantorum svolge inoltre attività concertistica, avvalendosi del suo repertorio, sia sacro che profano.
Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE
3-1 La Schola Cantorum non si serve di collaboratori retribuiti, non organizza manifestazioni musicali con ingresso a pagamento e non possiede né beni immobili né rendite di capitale.
La sede sociale è fissata presso un’aula di proprietà della parrocchia di Forette – San Martino (Verona), nella quale la Schola Cantorum svolge la propria attività, e che le viene affidata gratuitamente per l’espletamento dei propri fini, visto il servizio di animazione liturgica che il gruppo corale svolge a livello parrocchiale.
Gli unici beni di proprietà della Schola Cantorum sono quelli affidati in dotazione ai coristi (divise e cartelle), nonché edizioni musicali a stampa, gli strumenti
musicali e l’attrezzatura conservata presso la sede, utile ed idonea alla Schola Cantorum per svolgere la propria attività associativa.
3-2 Dal punto di vista economico la Schola Cantorum vive dell’eventuale contributo volontario degli iscritti (non è prevista nessuna quota associativa), di contributi di enti pubblici, di privati e di altre associazioni. Tali somme confluiscono in un fondo, il cui scopo è solo quello di consentire all’Associazione il perseguimento delle proprie finalità culturali ed il prosieguo dell’attività associativa.
Qualora il Direttivo lo approvi, si possono destinare somme a scopo benefico. Nessun compenso può essere corrisposto per alcun motivo ai componenti l’Associazione.
3-3 E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4 SOCI
4-1 Possono far parte della Schola Cantorum tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto e che abbiano attitudini musicali. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione. Domanda
si propone e l’impegno ad osservare lo Statuto e i regolamenti.
Il Consiglio Direttivo entro due settimane esamina le domande presentate e dispone in merito all’accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta.
La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo. Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività della Schola Cantorum.
4-2 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno
espressamente:
a) il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
b) il diritto di voto per l’approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
c) il diritto di voto per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico e
finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
d) il diritto di poter usufruire dei servizi resi all’Associazione.
4-3 Rientra nei doveri di ciascun socio sostenere e collaborare alle attività promosse dall’Associazione, partecipare alle prove e all’attività liturgica e concertistica della Schola Cantorum. Le assenze prolungate devono essere giustificate da motivi di lavoro o di studio, malattia, problemi di famiglia.
Ogni socio deve offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell’Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
Art. 5 RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
5-1Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell’esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.
5-2 In presenza di gravi motivi (ad es. assenza ingiustificata prolungata all’attività dell’Associazione), il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all’interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l’escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente Statuto.
Art. 6 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
6-1 Sono Organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea;
b. il Consiglio Direttivo
Art. 7 – L’ASSEMBLEA
7-1 L’assemblea dei soci è l’organo primario dell’Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. L’Assemblea è costituita da tutti i soci. Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.
Vige il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea viene convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 Marzo, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che compete o le viene sottoposta.
7-2 L’assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto: in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L’avviso di convocazione deve prevedere anche l’orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.
Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta i. Consiglio Direttivo lo reputi necessario o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l’Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo statuto, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cinquanta percento degli stessi in seconda convocazione.
Qualora validamente costituita l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito “Avviso di convocazione” in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.
Al fine di garantire l’effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
7-3 L’assemblea ordinaria:
a) elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo;
b) annualmente vota il bilancio consuntivo economico;
c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
d) delibera sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
7-4 L’Assemblea straordinaria:
a) elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi
prima della fine triennale, l’intero Consiglio Direttivo;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto.
c) delibera sullo scioglimento dell’Associazione;
d) delibera sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
7-5Per l’elezione delle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.
7-6Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa
determinazione dell’Assemblea.
Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
8-1 Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente tutta l’attività associativa. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea tra i soci.
Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni e suoi componenti sono rinnovabili.
Il Consiglio direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione elegge tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario, Delegati alle varie attività.
8-2 La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8-3 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
8-4 Il Tesoriere e Segretario redigono il libro delle entrate e delle uscite; custodisce il fondo comune, redige il verbale delle riunioni e costituisce l’archivio dell’Associazione.
8-5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e
straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
Al Consiglio Direttivo compete in particolare:
a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente;
b) la presentazione in tale occasione anche un piano programmatico relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
c) la proposta di modifica dello Statuto.
8-6 Tutte le cariche associative non prevedono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, purché nell’ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
9-1 Il Consiglio Direttivo decade: per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; per vacanze, per qualsiasi causa, non contemporanee nell’arco del triennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.
9-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente, dovrà provvedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l’ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell’Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.
Art. 10 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
l’esercizio sociale coincide con l’anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell’esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all’Assemblea ordinaria dei
soci, secondo quanto previsto dello Statuto.
Art. 11 – IL DIRETTORE DEL CORO
Al maestro è affidata la direzione artistica del coro. Egli deve possedere adeguata e possibilmente comprovata preparazione, sensibilità artistica e musicale, nonché predisposizione al ruolo.
Il maestro ha il compito di insegnare ai coristi le parti musicali, le nozioni fondamentali di teoria musicale, di educare le voci all’arte del canto.
Egli presiede le prove, dirige il coro sia nelle prove che nelle esecuzioni, sceglie il repertorio e redige il calendario mensile dell’attività associativa.
Art. 12 – IL VICE-DIRETTORE DEL CORO
Al Vice-maestro od organista è affidato l’accompagnamento strumentale delle esecuzioni corali. Egli deve possedere preparazione e sensibilità musicale. L’organista collabora col maestro nei suoi compiti artistici, nella scelta del repertorio ed eventualmente nell’elaborazione musicale dei brani.
In caso di impossibilità motivata del maestro di partecipare all’attività dell’Associazione, l’organista assolve i compiti artistici del direttore, con tutte le facoltà e i doveri di questo ultimo.
Art. 13 – DIMISSIONI DELLA DIREZIONE ARTISTICA
In caso di dimissioni del maestro o dell’organista o di loro allontanamento dall’incarico, il Consiglio Direttivo attua immediatamente un incarico esplorativo al fine di trovare al più presto un sostituto in grado di subentrare alla carica vacante.
Art. 14 – SCIOGLIMENTO
La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall’Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 15 – NORME APPLICABILI
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel previsto Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Associazioni contenute nel libro 1del Codice Civile.